Ricorso ex art. 127 costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, nei cui ufficio domicilia in  Roma,  Via  dei  Portoghesi,  12
contro la Regione Valle d'Aosta,  in  persona  del  Presidente  della
Giunta Regionale in carica per l'impugnazione della  legge  regionale
27 maggio 2022 n. 6 della Regione Valle d'Aosta, pubblicata nel  B.U.
Valle d'Aosta l° giugno 2022, n. 28, recante «Primo provvedimento  di
variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il
triennio  2022/2024.   Modificazioni   di   leggi   regionali»,   con
riferimento all'art. 4, comma 3, in quanto tale  disposizione  eccede
dalle competenze regionali, determinando una indebita ingerenza nella
materia  «ordinamento  civile»  che  l'articolo 117,  secondo  comma,
lettera I), della Costituzione riserva  alla  legislazione  esclusiva
dello Stato, ponendosi altresi' in contrasto con gli articoli 3,  51,
primo comma e 97 della Costituzione,  deliberato  del  Consiglio  dei
ministri nella riunione del 14 luglio 2022. 
    1. La legge regionale 27 maggio 2022 n.  6  della  Regione  Valle
d'Aosta ha  introdotto  una  deroga  alla  normativa  in  materia  di
iscrizione all'Albo regionale dei segretari degli enti  locali  della
Regione autonoma Valle d'Aosta. 
    2. L'albo regionale dei segretari degli enti locali della Regione
Valle d'Aosta e' disciplinato dalla legge regionale n. 46/1998. 
    3. L'art. 1, legge regionale n. 46/1998 stabilisce  che  all'albo
regionale sono iscritti i soggetti selezionati con concorso  pubblico
(art. 1, comma 5) e i soggetti di cui al comma 6, ossia: 
      a) dirigenti degli enti del comparto unico regionale assunti  a
tempo indeterminato; 
      b) soggetti in possesso di laurea magistrale  e  dei  requisiti
previsti  dalla  normativa  regionale  vigente  per  l'accesso   alla
qualifica unica dirigenziale; 
      c) soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 4  dicembre  1997,  n.  465  (Regolamento
recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali
e provinciali, a norma dell'art. 17, comma 78, della legge 15  maggio
1997, n. 127); 
      d) segretari degli enti locali in servizio presso le Regioni  a
Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano; 
      e) segretari iscritti all'Albo regionale dei segretari ai sensi
del comma 5 per almeno un triennio, cessati dal  servizio  per  cause
diverse dal licenziamento per giusta causa e che  abbiano  esercitato
le funzioni nel triennio precedente la richiesta di nuova iscrizione. 
    4. L'art. 1, comma 7, legge regionale n. 46/1998  prevede  che  i
soggetti di cui alle lettere a)  e  b)  del  comma  6  sono  iscritti
subordinatamente  alla  frequenza   di   un   corso   di   formazione
professionalizzante e al superamento del relativo esame finale. 
    5. L'art. 1, comma 8, legge regionale n. 46/1998  prevede  che  i
soggetti di cui alle lettere c)  e  d)  del  comma  6  sono  iscritti
subordinatamente alla frequenza  di  un  corso  di  formazione  sulle
peculiarita' dell'ordinamento regionale e al superamento del relativo
esame finale, con esclusione dei soggetti gia'  risultati  idonei  in
precedenti concorsi espletati per il reclutamento di segretari  degli
enti locali della Regione Valle d'Aosta. 
    6. L'art. 4 della legge regionale  n.  6/2022  prevede  che,  «in
considerazione  della  carenza  di  soggetti  incaricabili   iscritti
all'Albo regionale dei segretari e nelle  more  dell'espletamento  di
una nuova procedura concorsuale per l'accesso al  medesimo  Albo,  da
concludersi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, in via straordinaria possono  presentare  domanda  di
iscrizione straordinaria all'Albo, ai sensi  dell'art.  1,  comma  6,
della legge regionale 19 agosto 1998, n.  46  (Norme  in  materia  di
segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta),  i
soggetti ivi elencati». 
    7. La previsione in se' non implica alcuna novita',  dal  momento
che  la  possibilita'  di  iscrizione  «straordinaria»,  nelle   more
dell'espletamento della nuova procedura concorsuale, per la durata di
diciotto mesi dalla entrata in  vigore  della  legge  n.  6/2022,  e'
conforme a quella riconosciuta in via «ordinaria» ai soggetti di  cui
all'art. 1, comma 6, cit. 
    8. L'intervento derogatorio si configura invece nella  previsione
dell'art.   4,   comma   3,    che,    nell'ambito    dell'iscrizione
«straordinaria»  ivi  regolata,  esonera  i  soggetti  in   questione
dall'obbligo di svolgimento dei corsi di formazione e dal superamento
dei relativi esami finali di cui all'art. 1, commi 7 e 8 della  legge
regionale n. 46/1998. 
    9. La previsione regionale comporta una indebita ingerenza  nella
materia «ordinamento civile» che l'art. 117, secondo  comma,  lettera
l), della Costituzione riserva alla  potesta'  legislativa  esclusiva
dello Stato, oltre che una violazione dei principi  di  imparzialita'
dell'azione amministrativa, di eguaglianza e parita'  di  trattamento
nell'accesso ai pubblichi impieghi (articoli 3, 51, primo  comma,  97
della Costituzione). 
    A) Violazione dell'art. 117, comma 2, lettera l), degli  articoli
3, 51, primo comma e 97 della Costituzione e dell'art. 2, lettera b),
legge costituzionale n. 4 del 1948. 
    10. Le funzioni di segretario rivestono una particolare rilevanza
ai  fini  dell'imparzialita'  e  del   buon   andamento   dell'azione
amministrativa degli enti locali: il legislatore statale ha,  dunque,
previsto  una   rigorosa   procedura   di   selezione   di   soggetti
adeguatamente qualificati per  l'iscrizione  all'Albo  nazionale  dei
segretari (D.P.R. n. 465/1997). 
    11. In particolare,  l'art.  13,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 465/1997 prevede che  l'abilitazione  per  l'iscrizione
all'albo nazionale sia subordinata all'espletamento di una  procedura
concorsuale suddivisa in una prova preselettiva e in prove scritte  e
orali (commi 4 e 5), seguita da un corso-concorso della durata di sei
mesi con una verifica intermedia (comma 6) e da un tirocinio  pratico
di due mesi presso uno o piu' comuni (v. art.  16-ter,  decreto-legge
n. 162/2019). 
    12. La disciplina statale e'  espressione  di  principi  generali
dell'ordinamento  giuridico  della   Repubblica,   che   garantiscono
l'imparzialita' dell'azione amministrativa, l'eguaglianza  e  parita'
di  trattamento  nell'accesso  ai  pubblici  impieghi,  il   concorso
pubblico come strumento necessario per l'imparzialita' amministrativa
e la selezione di  soggetti  in  possesso  delle  conoscenze  tecnico
specialistiche per svolgere le funzioni pubbliche  (articoli  3,  51,
primo comma, 97 della Costituzione). 
    13. L'art. 2, lettera b) dello  Statuto  speciale  per  la  Valle
d'Aosta  (approvato  con  legge  costituzionale  n.   4   del   1948)
attribuisce alla competenza della regione la materia dell'ordinamento
degli enti locali e delle relative circoscrizioni, da esercitare  «in
armonia con la Costituzione e i principi  dell'ordinamento  giuridico
della Repubblica». 
    14. L'art. 4, comma 3 cit. si pone in contrasto con  detta  norma
statutaria e con le norme costituzionali indicate in rubrica, poiche'
dispone l'inapplicabilita' dell'art. 1,  commi  7  e  8  della  legge
regionale n. 46/1998, consentendo l'iscrizione all'Albo regionale  di
soggetti che non hanno in precedenza vinto alcun concorso o selezione
pubblica a tal fine, rispetto ai  quali  -  dunque  -  non  e'  stata
assicurata una procedura volta ad accertare i requisiti che occorrono
per   verificare   la   qualificazione    professionale    necessaria
all'esercizio delle specifiche e peculiari funzioni segretariali. 
    15. Come evidenziato sopra, l'art. 1  della  legge  regionale  n.
46/1998 pone come strumento primario di  selezione  dei  soggetti  da
iscrivere nell'albo  regionale  quello  della  procedura  concorsuale
pubblica. 
    16. Vi sono poi cinque categorie  di  soggetti  per  i  quali  il
concorso pubblico non e' necessario (v. art. 1, comma 2,  lettere  da
a) ad e)). 
    17. Per i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) l'art.  1,
commi 7 e 8, prescrive l'espletamento di un corso di formazione e  il
superamento di un esame conclusivo. 
    18. Non e' dunque sufficiente la sola appartenenza  a  una  delle
rispettive categorie ivi descritte. 
    19. Per quanto concerne i soggetti sub lettera a) (dirigenti  del
comparto  unico  regionale  assunti  a  tempo  indeterminato),   deve
sottolinearsi la differenza di funzioni  tra  quelle  dirigenziali  e
quelle segretariali, come comprovato dall'assenza di una disposizione
equivalente a livello  nazionale  che  sancisca  la  possibilita'  di
iscrizione  dei  dirigenti  statali  e/o  di  enti  lovali  nell'Albo
nazionale dei segretari comunali e provinciali. 
    20. Codesta Corte  costituzionale,  con  sentenza  n.  95/2021  -
relativa alla pronuncia di illegittimita' di alcune  norme  regionali
relative allo status giuridico ed economico del  segretario  comunale
in ambito territoriale - ha sottolineato che il previo superamento di
una qualsiasi selezione, ancorche' pubblica,  non  e'  sufficiente  a
riconoscere una qualifica diversa, quando la norma non garantisce che
la scelta abbia natura concorsuale  e  sia  riferita  al  tipo  e  al
livello delle funzioni che si e' chiamati a svolgere. 
    21. Per quanto concerne i soggetti sub b) (in possesso di  laurea
magistrale e dei requisiti previsti  dalla  normativa  regionale  per
l'accesso alla qualifica unica dirigenziale), deve sottolinearsi  che
gli stessi non appartengono al pubblico impiego, seppure in  possesso
del diploma di laurea vecchio ordinamento in giurisprudenza, economia
e commercio o scienze politiche oppure di una laurea, specialistica o
magistrale, equiparata o equipollente per legge. 
    22. Anche per questa categoria di  soggetti,  l'accesso  all'Albo
regionale in assenza di qualsiasi  procedura  di  selezione  o  della
formazione prevista dall'art. 1, comma 7  -  volta  ad  accertare  la
qualificazione professionale necessaria per  esercitare  le  funzioni
segretariali  -  e'  contrario  ai  principi   costituzionali   sopra
indicati,  poiche'  non  e'  sufficiente  il  semplice  possesso  dei
requisiti previsti dalla legge regionale per partecipare al  concorso
territoriale di  accesso  alla  carriera  di  segretario  degli  enti
locali. 
    23. Infine, con riferimento ai soggetti sub c) (iscritti all'Albo
di cui all'art. 9, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.
45/1997) e d) (segretari degli enti  locali  in  servizio  presso  le
Regioni a Statuto  speciale  e  le  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano),  le  circostanze  eccezionali  invocate   dal   legislatore
regionale  per  non  procedere  al  preventivo   accertamento   delle
specialita'  linguistiche,  funzionali  e  ordinamentali   regionali,
potrebbero tutt'al piu' giustificare l'iscrizione  diretta  nell'Albo
regionale  con  efficacia  circoscritta  a   un   periodo   limitato,
diversamente da quanto previsto dall'art. 4, comma 3 in esame. 
    24.  Tanto  premesso,  la  funzione  di  Segretario  comunale   e
provinciale costituisce una figura infungibile che deve rispondere  a
determinati  requisiti  stabiliti   dalla   legislazione   nazionale.
Pertanto, anche le disposizioni urgenti finalizzate a  consentire  il
regolare funzionamento  degli  enti  in  presenza  di  una  sensibile
carenza degli organici  devono  ispirarsi  a  finalita'  di  gestione
coordinata ed omogenea a livello nazionale di tale criticita'. 
    25. La previsione dell'art. 4, comma 3 si pone in  contrasto  con
la giurisprudenza costituzionale in materia di pubblico  impiego  (ex
multis, sentenze nn. 40 del 2018, 167 del 2013, 227 del 2013,  7  del
2015 e la gia' citata sentenza n. 95 del 2021). 
    26. Si veda poi la sentenza n. 167  del  2021  di  codesta  Corte
costituzionale che ha dichiarato l'illegittimita'  costituzionale  di
alcune norme della Regione Friuli- Venezia Giulia, cosi' motivando: 
      «Alla stregua del suo oggetto e della necessita' di  soddisfare
contingenti esigenze organizzative  onde  assicurare  la  continuita'
dell'azione amministrativa degli enti locali, la normativa  impugnata
va ricondotta alla materia "ordinamento degli  enti  locali  e  delle
relative circoscrizioni", di cui all'art.  4,  numero  1-bis),  dello
statuto. Per espressa previsione statutaria, tuttavia, l'esercizio di
tale competenza deve avvenire in  armonia  con  i  principi  generali
dell'ordinamento giuridico della  Repubblica.  Tra  di  essi  rientra
quello  per  cui  l'attribuzione  e  la  ripartizione   dei   compiti
istituzionali dei funzionari statali spetta al legislatore statale. 
      Prevedendo e disciplinando, dunque, l'attribuzione  transitoria
delle funzioni  vicarie  del  segretario  comunale,  funzionario  del
Ministero dell'interno (sentenza n. 23 del 2019), ai  "dipendenti  di
ruolo degli enti del Comparto unico del pubblico impiego regionale  e
locale", la Regione ha violato tale principio, eccedendo  dal  limite
imposto dallo statuto». 
    27. Da dette pronunce emerge che le competenze  delle  Regioni  a
Statuto speciale in materia di ordinamento degli enti  locali  e  del
relativo personale debbano esercitarsi  in  armonia  con  i  principi
generali dell'ordinamento giuridico della  Repubblica,  tra  i  quali
rientra quello per cui l'attribuzione e la ripartizione  dei  compiti
istituzionali dei funzionari statali, categoria a cui appartengono  i
segretari comunali e provinciali, spettano al legislatore statale. 
    28. L'art. 4,  comma  3  cit.,  nel  disporre  l'inapplicabilita'
dell'art. 1, commi 7 e 8 della legge regionale n. 46/1998, esclude la
fase di accertamento dei requisiti che  occorrono  per  accertare  la
qualificazione   professionale   necessaria    all'esercizio    delle
specifiche e peculiari funzioni segretariali, ponendosi in  conflitto
con la normativa statale e con  la  declinazione  che  codesta  Corte
costituzionale   ha   operato   dei   principi   costituzionali    di
imparzialita' dell'azione amministrativa, di eguaglianza e parita' di
trattamento nell'accesso ai pubblici impieghi, del concorso  pubblico
come strumento necessario per  l'imparzialita'  amministrativa  e  la
selezione  di  soggetti  in   possesso   delle   conoscenze   tecnico
specialistiche per svolgere le funzioni pubbliche, eccedendo altresi'
le competenze statutarie.